E’ disponibile la modulistica per gli esercenti (titolari di bar o attività di ristorazione) che intendono richiedere al Comune l’ampliamento gratuito dello spazio loro destinato come occupazione di suolo pubblico con tavolini e sedie.
Una possibilità contemplata ufficialmente nel Decreto Rilancio varato dal Governo.
La richiesta, indirizzata al Comune di Acri, potrà essere inoltrata all’indirizzo dell’Ente: poliziamunicipale@comuneacri.gov.it
Nella domanda dovranno essere indicate le generalità del titolare dell’esercizio o del legale rappresentante, la denominazione della ditta individuale o società e gli altri dati riportati nel modulo. Sarà inoltre necessario indicare la superficie di suolo pubblico eventualmente già occupata e quale ampliamento viene richiesto.
Il richiedente deve impegnarsi ad osservare una serie di prescrizioni:
- mantenere l’area in condizioni di costante pulizia e decoro;
- garantire il transito ai pedoni in condizioni di sicurezza con uno spazio per il libero transito;
- in caso di occupazione su strada non pedonale, procedere all’installazione di apposite delimitazioni a protezione del pubblico, mediante attrezzature di stabilità certificata quali parapetti, fioriere, che in alcun modo dovranno danneggiare la pavimentazione stradale;
- di iniziare l’occupazione non prima di avere avuto la relativa autorizzazione;
- non collocare i manufatti di fronte all’ingresso o alle vetrine di attività economiche limitrofe.
- di osservare tutte le altre prescrizioni del vigente Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- di procedere all’immediata rimozione dell’occupazione in caso di successiva comunicazione da parte del Comune, nel caso venga riscontrato il mancato rispetto delle prescrizioni del Regolamento comunale ovvero per motivi ostativi rilevati dal Comando di Polizia Municipale in relazione alla sicurezza e alla viabilità. Alla richiesta dovrà essere allegato un progetto relativo all’occupazione degli spazi, contenente la disposizione dei tavoli e delle sedie in osservanza alle linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche E PRODUTTIVE (Coronavirus SARS-CoV-2).
Scarica il modello di richiesta occupazione suolo pubblico
Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- La consumazione a buffet non è consentita.
- Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo.
- Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.
Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Allegati:
MODULO-PER-RICHIESTA-OCCUPAZIONE-SUOLO-PUBBLICO.pdf (72.2 KB)
Indicazioni-ASP-Covid19-Fase-2-Somministrazione-alimenti-aree-pubbliche.pdf (615.73 KB)