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Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021.

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
n. 19 del 27 marzo 2021

Riepilogo delle misure contenute nell’ordinanza: 

  1. Dal 29 marzo 2021 e fino a tutto il 6 aprile 2021, sull’intero territorio regionale, si applicano le misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021, in ottemperanza all’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021.
  2. Nei Comuni di cui alle Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 14/2021 e n. 16/2021 alla scadenza fissata dai rispettivi provvedimenti, le misure applicabili sono assorbite, senza soluzione di continuità, da quanto previsto nel presente provvedimento fino a tutto il 6 aprile 2021.
  3. Nei Comuni di cui all’Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 18/2021, in combinato disposto con quanto previsto dalla presente Ordinanza, le misure previste rimangono efficaci fino alla data dell’8 aprile 2021.
  4. E’ fatto divieto, dal 29 marzo 2021 al 6 aprile 2021, alle persone fisiche non residenti nella Regione Calabria, di fare ingresso nel territorio regionale per raggiungere le seconde case, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.
  5. Ai sensi dell’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021 i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
  6. Si dà atto che le misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021 prevedono fino al 6 aprile 2021, tra l’altro:
    – il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
    – la sospensione in presenza delle attività dei servizi educativi dell’infanzia, scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, fatto salvo quanto previsto all’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021;
    – la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (vedi la nota di chiarimento del 28 marzo);
    – la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona ad eccezione di quelle in allegato 24 al DPCM.
  7. Si dà atto altresì che ai sensi del Decreto-legge n. 30/2021, nei soli giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, è consentito in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
  8. Si raccomanda a tutti i cittadini di limitare al massimo le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo, che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate. Gli esercizi commerciali la cui attività è consentita, garantiscono che all’interno dei locali non si creino situazioni di sovraffollamento. Si raccomanda ai datori di lavoro privati, ove possibile, di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di lavoro agile, compatibilmente con le modalità organizzative adottate.
  9. Si dispone che le misure di cui sopra siano automaticamente adeguate a quanto previsto per i territori identificati come “zona rossa”, nei provvedimenti governativi di successiva emanazione.
  10. Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le
    sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ datata 7 dicembre 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell’articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 10. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.

Rimangono efficaci le altre disposizioni regionali vigenti, non modificate e non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza, che potrà essere oggetto di aggiornamento e rimodulazione qualora la situazione epidemiologica locale dovesse richiederlo.

Allegati:

Ordinanza-n.-19-del-27-marzo-2021.pdf (783.79 KB)

Nota-chiarimenti-ORD-19-prot.-n.-142807-del-28-marzo-2021.pdf (294.1 KB)

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