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Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre: dispone il passaggio nell’area arancione per la Regione Calabria a partire dal 29 novembre 2020.

In seguito alla pubblicazione del DPCM 3/11/2020, e della conseguente ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020, la nostra regione risulta attualmente tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione).

Di seguito le misure di contenimento previste dal nuovo DPCM:

  • vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);
  • consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita;
  • consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;
  • vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;
  • sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering;
  • consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti).

Le misure di contenimento valide in tutto il territorio nazionale:

  • mascherina sempre obbligatoria al chiuso e sempre da portare con sé all’aperto, indossandola comunque quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro (uniche eccezioni: attività sportiva, bambini sotto i 6 anni, soggetti con patologie o impossibilitati all’utilizzo);
  • dalle ore 22:00 alle ore 05:00 solo spostamenti per comprovate esigenze di lavoro, necessita, salute (necessaria autocertificazione);
  • obbligo, per i locali pubblici e aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale;
  • possibilità, da parte dei sindaci, di chiudere a qualsiasi ora o in determinate fasce orarie piazze e vie dei centri urbani;
  • sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
  • chiusura dei musei e delle mostre;
  • didattica a distanza al 100% per le scuole superiori; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni); sospese le gite di qualsiasi tipo;
  • nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
  • sospensione dello svolgimento delle prove pre-selettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni “a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”;
  • chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie (in tutti i locali anche adibiti ad attività differente);
  • sport:

–  consentita attività all’aperto (anche nei parchi) da soli rispettando la distanza di 2 metri;

– consentiti solo gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI o del CIP degli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive Federazioni in impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto senza pubblico. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non, sono consentiti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle singole Federazioni;

–    ferma restando la sospensione/chiusura di piscine e palestre, sono consentite l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, con la prescrizione che è interdetto l’uso degli spogliatoi interni a detti circoli;

  • sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.

Allegati:

Ordinanza-ministro-Salute-27-novembre-2020-Calabria-zona-arancione.pdf (1.85 MB)

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