L’ordinanza prevede che fino al 3 aprile sono consentiti esclusivamente gli spostamenti individuali temporanei con comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute ovvero le esigenze primarie delle persone, svolte nel tempo strettamente indispensabile.
Nell’ordinanza è contenuto un riferimento agli spostamenti con gli animali da affezione che sono consentiti solo in prossimità della propria abitazione.
Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. L’eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute o di lavoro, secondo quanto indicato.
È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Nel caso l’attività motoria, o la passeggiata, sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione ed evitando ogni possibile compresenza di altre persone.
L’ordinanza prevede anche il divieto dell’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco nelle rivendite di tabacchi.
Tutti gli esercizi commerciali dovranno osservare la chiusura domenicale, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
Ai sindaci è lasciata la facoltà di disporre, tramite una propria ordinanza, riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, fatta eccezione per chi vende prodotti alimentari e per le farmacie.
Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente Ordinanza.
Allegati:
ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.12-DEL-20-MARZO-2020.pdf (336.78 KB)